Riconoscimento biometrico, la protezione dei dati personali
Cosa sono, quali rischi corrono i cittadini e quali obblighi per il responsabile del trattamento. Differenze e novità dopo l’introduzione del regolamento Europeo 679/2016.
Alla vigilia della quarta rivoluzione industriale, un immenso bisogno di soluzioni e sistemi di sicurezza ha generato una crescita esponenziale nella domanda di dispositivi di riconoscimento biometrico, utili in diversi contesti e settori tra cui bancario, assicurativo, sanitario, servizi pubblici, telecomunicazioni, produzione e altro.
Il problema dei dati biometrici
La sicurezza delle persone e la sicurezza delle risorse si traducono, dunque, in esigenze fondamentali per qualsiasi settore. Con l’accesso alle tecnologie di nuova generazione, le organizzazioni e le imprese si stanno orientando verso la tecnologia biometrica d’avanguardia, per migliorare l’intera infrastruttura di sicurezza.
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Si pensi, solo per citare alcuni esempi, al ricorso alla firma grafometrica, alla topografia della mano, al riconoscimento facciale, alle impronte digitali, ai segnali vocali, alla scansione della retina e alla forma dell’iride: tutte queste informazioni costituiscono strumenti di autenticazione individuale e di accesso ai dispositivi elettronici (es. il “Face Id” introdotto di recente negli smartphone di ultima generazione), ai locali aziendali e agli ambienti ad accesso riservato (aperture di serrature e uffici tramite scansione dell’impronta digitale).
L’inevitabile riconoscimento di benefici e vantaggi, in termini di sicurezza, nell’utilizzo di tali tecnologie presta tuttavia il fianco a un utilizzo smisurato di dati personali e, in particolare, di categorie peculiari di dati relativi alla persona (dati particolari) definiti tecnicamente “biometrici”, sottoposti a una specifica disciplina normativa, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE del Regolamento 679/2016 e, in particolare, per quanto concerne l’Italia del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018.
L’art. 14 D.L. 9 marzo 2020 n. 14 ha introdotto un regime in deroga alla disciplina di tutela della privacy stabilita in via ordinaria dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, destinato a operare sino “al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020” (c.d. emergenza Covid-19), ai fini dell’adozione da parte delle autorità competenti delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13/2020. La privacy, infatti, a livello europeo è considerata un diritto fondamentale dell’individuo ma “non assoluto”, in quanto tale derogabile ai sensi dell’art. 15 CEDU.
Negli aeroporti di tutto il mondo vengono installati e implementati scanner termici per la rilevazione corporea dei passeggeri in transito, che consentono di identificare e isolare soggetti che manifestano temperatura corporea superiore a 37,5°. Stesse misure preventive sono state attivate per consentire l’accesso a negozi, supermercati e aziende.
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