
Videosorveglianza & FAQ del Garante: chiarezza tra regole generali
- Posted by Massimo Zampetti
- Categories Blog, G.D.P.R., Privacy & Videosorveglianza
- Date Dicembre 28, 2022
Videosorveglianza & FAQ del Garante
La Direttiva Ue 2016/680 che è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 51/2018, relativamente alle attività di investigazione e di polizia. L’effetto concreto di questa rivoluzione copernicana in materia di videosorveglianza stenta ancora ad essere apprezzato dagli operatori alle prese da una parte con il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 e dall’altra con le linee guida EDPB n. 3/2019 che dispongono le regole generali sulla videosorveglianza con espressa esclusione dei trattamenti riservati alla direttiva Ue 2016/680.
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L’installazione di sistemi di rilevazione
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini, specifica la FAQ n. 1, «deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite».
Altro principio fondamentale, prosegue l’organo centrale, riguarda la responsabilizzazione del titolare del trattamento (cd accountability). Non serve più rivolgersi al Garante, salvo casi particolari, per attivare un sistema e decidere i tempi di conservazione delle immagini. Spetterà al titolare del trattamento assumere queste determinazioni ed essere in grado di rendicontarle.
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Videosorveglianza e privacy: tempo massimo di conservazione delle immagini
Il titolare del trattamento «deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impattosulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento». Che di fatto è sempre obbligatoria per l’attivazione di un impianto di videosorveglianza pubblica o nel caso di impianti particolarmente moderni e performanti. L’informativa agli interessati sarà strutturata su due livelli.
In mancanza di un riferimento normativo, come nel caso degli impianti di videosorveglianza urbana, i tempi di conservazione delle immagini devono essere decisi dal titolare del trattamento nel rispetto di una serie di valutazioni puntuali e circostanziate. Ancor meglio se regolate con una valutazione di impatto privacy che a parere del Garante è obbligatoria nel caso di impianti particolarmente moderni o che effettuano una sorveglianza sistematica su larga scala come gli impianti di videosorveglianza pubblici. Il limite temporale consigliato anche dalle linee guida europee è di 72 ore, ma sul tema è estremamente utile una circostanziata verifica da effettuare caso per caso dal titolare del trattamento, specificano le FAQ del Garante sulla privacy.
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bergamo, parla fluentemente inglese e ha una discreta conoscenza dello spagnolo. Fondatore ed Amministratore di PrivacyControl, società di consulenza composta da un team di professionisti esperti in “law compliance”, diritto delle nuove tecnologie e organizzazione aziendale digitale con sedi a Bergamo e Bologna.
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